È stata pubblicata il 30 dicembre 2023, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, la Legge di Bilancio 2024, in vigore dal primo gennaio. La nuova legge prevede una serie di misure che ridefiniscono il finanziamento al Ssn e hanno un impatto diretto sulla farmacia, in particolare per quanto riguarda la ridefinizione della remunerazione.
«In tre anni destiniamo 11,2 miliardi in più al fondo sanitario. Garantiamo risorse importanti per il rinnovo dei contratti degli operatori sanitari, aumentiamo la remunerazione delle prestazioni aggiuntive e si rifinanziano i piani operativi delle Regioni per ridurre le liste d’attesa» ha dichiarato Orazio Schillaci (nella foto), ministro della Salute.
«Garantiamo fondi per l’aggiornamento dei Lea e per rafforzare l’assistenza territoriale con nuove assunzioni».
Nuovo sistema di remunerazione per le farmacie
Per quanto riguarda il rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale si prevede un incremento di 3 miliardi di euro per l’anno 2024, di 4 miliardi per l’anno 2025 e di 4,2 miliardi di euro dall’anno 2026.
Tra le principali misure, c’è poi la rideterminazione del tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti, nella misura dell’8,5 per cento del Fondo sanitario nazionale; e la rideterminazione del tetto della spesa farmaceutica convenzionata al 6,8% del medesimo Fondo. Infine, viene confermato il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali già previsto dalla normativa vigente, pari allo 0,2 per cento.
Per l’aggiornamento dei Lea (comma 235) sono stati stanziati 50 milioni di euro per l’anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Mentre 2,4 miliardi, sono destinati per il rinnovo contrattuale del personale Ssn.
Le misure di maggior impatto sulla farmacia sono la modalità distribuzione dei medicinali e il sistema di remunerazione delle farmacie (commi 224-231). Si consente alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale di dispensare farmaci fino ad oggi reperibili solo presso le farmacie ospedaliere. È una misura che ha lo scopo di favorire la distribuzione capillare del farmaco a favore della collettività e di incrementare i livelli di assistenza di prossimità assicurando su tutto il territorio nazionale un’assistenza farmaceutica omogenea. Entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, la Legge dispone che l’Aifa provveda ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (Pht), individuando l’elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-Pht alla classe A, nonché l’elenco vincolante dei medicinali del Pht non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.
Mentre a decorrere dal primo marzo 2024, il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn è sostituito da una quota variabile e da quote fisse, così determinate: a) una quota percentuale del 6 per cento rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’Iva per ogni confezione di farmaco; b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a euro 4,00; c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 ed euro 11,00; d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00; e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza (quota che viene rideterminata in euro 0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025).
Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di fascia A è da intendersi invariato.
Al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale sono altresì riconosciute: a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato Ssn al netto dell’Iva non superiore a euro 150.000; b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie, ad esclusione di quelle di cui alla lettera c), con fatturato Ssn al netto dell’Iva non superiore a euro 300.000; c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato Ssn al netto dell’Iva non superiore a euro 450.000.
Liste d’attesa
Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa (comma 232), si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dall’incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive del personale medico e sanitario. A tal fine, possono coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti posti dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati.