Federfarma risponde al DataRoom di Milena Gabanelli e Simona Ravizza

Federfarma risponde al DataRoom di Milena Gabanelli e Simona Ravizza

Martedì 20 maggio, sul Corriere della Sera, è stato pubblicato un articolo della serie DataRoom firmato da Milena Gabanelli e Simona Ravizza sui servizi in farmacia. L’articolo analizza le diverse attività del farmacista e come sono cambiate negli anni, con l’ingresso delle autoanalisi e dei diversi servizi, puntando l’attenzione sulle norme di riferimento.

Federfarma in una edizione speciale del suo notiziario “Filodiretto”, pubblicato online nella stessa giornata dell’uscita dell’articolo, ha voluto – con una lettera indirizzata alle giornaliste – rendere alcune precisazioni «per conferire maggiore chiarezza e completezza alle informazioni pubblicate».

Precisazioni su antitumorali, servizi, requisiti igienico – sanitari

In particolare, sottolinea Federfarma, non risponde al vero la frase dell’articolo secondo cui «per la distribuzione di farmaci antitumorali c’è la possibilità che una farmacia possa guadagnare fino a 200 euro per una scatola», perché, scrive Federfarma, «gli antitumorali vengono dispensati nelle forme della distribuzione per conto: le strutture pubbliche comprano i farmaci dall’industria e li fanno distribuire dalle farmacie del territorio, riconoscendo loro 5 euro più Iva a confezione, circa. Le citate disposizioni della Legge di Bilancio 2024 – art. 1, comma 225 – si riferiscono alla dispensazione convenzionata dei farmaci, cioè dei farmaci acquistati direttamente dalle farmacie e tra i quali non rientrano gli antitumorali».

Prosegue Federfarma: «Per quanto riguarda i servizi svolti in farmacia va precisato prima di tutto che le richiamate disposizioni del Disegno di legge “Semplificazioni” del 26 marzo 2024 non fanno che confermare il ruolo delle farmacie nella loro rinnovata veste assunta di “centri sociosanitari polifunzionali a servizio della comunità e punto di raccordo tra ospedale e territorio e front-office del Servizio Sanitario nazionale” come sancito da Sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato».

L’articolo del Corriere spiega che «le norme sono chiare: il farmacista non può svolgere, direttamente o per interposta persona, l’attività medica a mezzo di ambulatorio, e i medici non possono esercitare in farmacia. Questi confini si stanno allentando». E più avanti: «il Ddl Semplificazioni del 26 marzo 2024 (art. 23) cambia radicalmente le cose».

Su questo punto, Federfarma ribatte che «le disposizioni del Ddl Semplificazioni non ampliano affatto la gamma dei servizi già oggi assicurati dalle farmacie; riaffermano i requisiti di legge in materia di adeguatezza igienico-sanitaria e di tutela della privacy previsti per l’erogazione dei servizi in farmacia; non realizzano, in alcuna parte, sostituzioni di sorta nei confronti di medici o di altri professionisti sanitari. Prova ne sia l’interlocuzione in essere con la Federazione dei biologi per stabilire le occorrenti sinergie a presidio delle esigenze di salute della popolazione».

Secondo il sindacato dei titolari di farmacia, «le possibilità previste nel Disegno di legge hanno l’unico scopo di confermare la disponibilità della rete delle farmacie territoriali a intercettare le esigenze di salute dei cittadini, soprattutto di quelli meno autonomi nei propri spostamenti, e di avvicinare ulteriormente i servizi socio-sanitari ai soggetti più deboli, che non hanno la possibilità di spostarsi fino agli ospedali o ai centri sanitari più vicini, e che nella propria farmacia trovano il primo presidio sanitario sul territorio».

Per quanto riguarda il “criterio dell’autocontrollo” di cui si parla nell’articolo è stato già ampiamente superato, Federfarma sottolinea che «già oggi il farmacista – in forza della Legge di bilancio del 2021 e dei decreti-legge varati in piena pandemia, che gli hanno affidato l’esecuzione di test, vaccini, prelievi di sangue capillare – ha assunto una nuova veste di professionista sanitario e – già dai tempi del Covid e poi in forza del decreto-legge 24/2022 – può eseguire tutte le analisi che prevedono il prelievo di sangue capillare e di qualsiasi campione biologico a livello nasale, salivare e orofaringeo». Inoltre, prosegue la nota, «il nuovo ruolo del farmacista è stato formalmente riconosciuto dal decreto del ministero della Salute n. 77 del 23 maggio 2022, che, proprio tenendo conto del trascorso contesto emergenziale, fissa i nuovi pilastri dell’assistenza sanitaria sul territorio e sancisce che “la rete capillare delle farmacie convenzionate con il Ssn assicura quotidianamente prestazioni di servizi sanitari a presidio della salute della cittadinanza: dispensazione del farmaco… le attività riservate alla farmacia dei servizi e l’assegnazione di nuove funzioni tra le quali le vaccinazioni e la somministrazione di test diagnostici a tutela della salute pubblica”.

Il tema del coinvolgimento delle farmacie “nella rete di prevenzione vaccinale – già sperimentato durante l’emergenza sanitaria per le vaccinazioni antinfluenzali e anti-Covid e che il Governo vorrebbe estendere alla somministrazione di tutti i vaccini previsti dall’Anagrafe Vaccinale – scaturisce da alcune esperienze già in essere in taluni contesti territoriali e non deroga in alcun modo ai vincoli di legge o ai requisiti professionali dei soggetti che somministrano tali prestazioni, tutti opportunamente formati a seguito di specifici corsi organizzati dall’Istituto superiore di sanità. D’altronde risulterebbe di assai difficile comprensione poter somministrare un vaccino particolarmente complesso nell’allestimento e nella somministrazione (anche rispetto a eventuali reazioni avverse da fronteggiare) come nel caso del vaccino anti SARS-CoV-2, e non poter viceversa procedere alla somministrazione degli altri vaccini di ben più semplice esecuzione».

Mentre «a fugare ogni dubbio circa il pieno rispetto delle disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari per eseguire i servizi in farmacia intervengono proprio le disposizioni del Ddl Semplificazioni che – nel confermare le migliori pratiche oggi seguite in farmacia in forza di protocolli d’intesa stipulati con il Governo e le Regioni in piena emergenza Covid –  prevede che l’erogazione dei servizi sanitari nelle farmacie o nei locali a queste attigui sia soggetta alla previa autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente che ne accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria e verifica l’ubicazione dei locali stessi nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza. Ciò che senz’altro è auspicabile è che il legislatore intervenga con un complesso di regole valevole a livello nazionale per tutte le strutture che operano in regime concessorio con il Ssn, così evitando la frammentazione di disposizioni regionali che senz’altro non contribuiscono a conseguire l’indispensabile uniformità di adempimenti. Ciò che non è giuridicamente corretto, però, è confondere il ruolo delle farmacie che – come i medici di medicina generale – sono soggetti convenzionati con il Ssn e soggiacciono al controllo delle Asl (ex Legge 833/1978 e ss.mm.ii.) con il ruolo del privato accreditato che soggiace a un diverso complesso di regole». Secondo quanto riportato da Federfarma «è sufficiente riferirsi al Decreto legislativo 153/2009 per trovare conferma di tutto quanto sopra esposto: tali disposizioni, infatti, opportunamente implementate durante l’emergenza pandemica sanciscono analiticamente quali sono le prestazioni eseguibili in farmacia. In maniera altrettanto chiara e trasparente le Linee Guida del 2019 – adottate dal Governo e dalle Regioni – dettano le regole di dettaglio della farmacia dei servizi, stabiliscono i termini e le condizioni della sperimentazione, tutt’ora in atto e, in raccordo con la legge 205/2017, individuano le fonti di finanziamento e stabiliscono la rigorosa rendicontazione delle somme impiegate».

Federfarma poi affronta il tema delle Case di Comunità citate nell’articolo in quanto «per ridurre le liste di attesa vanno rinforzati gli ospedali e attivate le Case di Comunità. Non ci sono altre scorciatoie», specificando che «Federfarma ha fortemente spinto sulle farmacie territoriali – in un’ottica di sinergica interazione con le strutture regionali del Servizio sanitario e mai in termini sostitutivi alla rete “canonica” del Ssr – per l’implementazione dei servizi di telecardiologia (elettrocardiogrammi, holter cardiaci e holter pressori) da svolgere nell’ambito della sperimentazione della farmacia dei servizi e senza alcun onere aggiuntivo né per il Ssr né soprattutto per il cittadino». Inoltre «i primi lusinghieri risultati evidenziano che, anche grazie al contributo delle farmacie territoriali, in molteplici contesti regionali (Marche, Calabria, Liguria, Piemonte) il contributo che si sta fornendo per ridurre le liste di attesa è senz’altro significativo, a tutto vantaggio della salute della cittadinanza e della sostenibilità economica del servizio sanitario».

Conclude Federfarma che rispetto «al paventato rischio di “aumentare il consumo sanitario” in ragione delle prestazioni eseguibili in farmacia, occorre evidenziare che le attività della farmacia hanno lo scopo principale – come durante l’emergenza da Covid – di condurre screening primari per individuare soggetti potenzialmente a rischio di sviluppare patologie croniche, in modo tale da inviarli dai medici competenti per quella cura precoce funzionale a migliorare le aspettative e la qualità della vita, realizzando al contempo risparmi per il Ssn».

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