In Italia la commercializzazione di farmaci on line è regolata dal decreto legislativo n.17 del 19 febbraio 2014 della gazzetta ufficiale in attuazione della direttiva 2011/62/UE, che è andata a modificare il D.LGS. N.219/2006. Tali norme disciplinano la procedura di richiesta di autorizzazione e le modalità di vendita dei farmaci su internet. Secondo queste norme, in Italia è possibile la vendita online dei farmaci senza obbligo di prescrizione (Sop) e dei farmaci da banco (Otc), presenti in un elenco disponibile sul sito dell’Aifa. È, al contrario, vietata la vendita sul web dei farmaci che necessitano di ricetta medica. «Le regole adottate in Italia sono molto stringenti, in quanto finalizzate a garantire il massimo livello di tutela della salute pubblica» commenta Marco Cossolo, Presidente di Federfarma, in un recente documento sull’e-commerce dei farmaci redatto in collaborazione con l’Unione consumatori. Infatti, prosegue Cossolo: «La vendita è limitata ai medicinali senza obbligo di ricetta medica ed è consentita solo a esercizi fisici, cioè a farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita di medicinali, realmente operanti sul territorio».
«Il legislatore di fatto ha ritenuto necessario vincolare la possibilità di svolgere questo tipo di attività a soggetti che fossero già autorizzati alla vendita di farmaci» spiega Annalisa Cecchi, avvocato dello Studio Legale Astolfi e Associati di Milano, «uno specifico decreto prevede poi l’esplicito divieto di vendere farmaci attraverso Applicazioni o Marketplace (ndr. siti internet di intermediazione per la compravendita di un bene o un servizio). Lo scopo è evitare che ci sia una vendita eccessiva di farmaci, maggiore del reale bisogno, e limitare al massimo il rischio di vendita di medicinali falsificati, perché i farmaci non sono prodotti paragonabili ad altro bene di consumo».
«La procedura per ottenere l’autorizzazione non è complicata, ma non è immediata» continua l’avvocato, «prevede una prima richiesta di autorizzazione alla vendita a distanza da inoltrare alle autorità locali competenti – che possono essere le Regioni stesse o Enti preposti, a seconda della regione. L’ente rilascia l’autorizzazione alla vendita di farmaci tramite internet alle farmacie e/o esercizi commerciali autorizzati alla vendita di farmaci che abbiano dimostrato di possedere il codice univoco identificativo, necessario per la tracciabilità del farmaco». A seguire «si deve richiedere l’acquisizione del logo ministeriale, che andrà apposto solamente sulle pagine dedicate alla vendita di farmaci» e sottolinea: «ricordo che è vietato utilizzare il logo identificativo nazionale per le pagine del sito web adibito ad e-commerce di prodotti diversi dal farmaco, quali integratori alimentari, cosmetici, dispositivi medici, parafarmaco».
Trasparenza verso il consumatore
Uno dei punti fondamentali della legge riguarda la trasparenza nei confronti del consumatore. Il titolare è obbligato a fornire sul sito web, in un linguaggio semplice e comprensibile, numerose informazioni: ne elenchiamo alcune:
- il recapito dell’Autorità locale che ha concesso l’autorizzazione alla vendita
- il recapito dell’Ordine dei farmacisti della provincia in cui ha sede la farmacia
- il collegamento ipertestuale al sito web del Ministero della Salute, che dovrà garantire ai cittadini tutte le informazioni disponibili sulla legislazione vigente e sui rischi connessi all’acquisto illegale di farmaci online
- il logo identificativo nazionale in evidenza su ciascuna pagina del sito che mette in vendita farmaci senza ricetta
- il collegamento ipertestuale alla lista di farmacie autorizzate posta sul sito del Ministero della Salute di cui al precedente punto
- gli estremi per contattare rapidamente il titolare, compreso l’indirizzo di posta elettronica. Il cliente deve poter contattare la farmacia per chiedere informazioni su come assumere i farmaci, sugli effetti indesiderati e le eventuali interazioni con altre terapie
- la possibilità di inserimento del codice fiscale del cliente per la detrazione fiscale.
«Quest’ultimo punto è importante» spiega Cecchi «perché pur non emettendo il sito un vero e proprio scontrino, ma un documento equivalente ai fini fiscali, il cittadino deve poter scegliere di avere la possibilità di praticare lo scarico fiscale dei farmaci acquistati».
Immagini di prodotto, no pubblicità
«Il legislatore ha regolamentato anche l’esposizione dei prodotti per evitare pubblicità scorretta e non autorizzata tramite i siti autorizzati alla vendita on line. Questo sempre nell’ottica di evitare un approvvigionamento irragionevole di farmaci» sottolinea l’avvocato Cecchi. Pertanto, nelle pagine web che promuovono la vendita di farmaci senza ricetta possono essere raffigurate le fotografie o le rappresentazioni grafiche dell’imballaggio esterno o del confezionamento primario dei farmaci ma non deve essere visibile alcun messaggio pubblicitario relativo al prodotto stesso. È anche possibile inserire le informazioni sul farmaco fornite dal produttore – ovvero indicazioni, controindicazioni, precauzioni d’impiego, interazioni, avvertenze speciali e gli effetti indesiderati descritti nel foglietto illustrativo – ma tali informazioni devono essere riprodotte integralmente e senza modifiche. «Per i farmaci venduti on line, consiglio di prestare particolare attenzione al prezzo esposto nel sito che per legge dovrà obbligatoriamente essere il medesimo rispetto a quello praticato all’interno della propria farmacia» spiega l’avvocato. «È vietato praticare sconti on-line diversi da quelli all’interno dei locali della farmacia». Ma l’obbligo non viene applicato alla vendita di tutti gli altri prodotti: cioè il prezzo online di un cosmetico, piuttosto che di un medical device, può differire da quello praticato in farmacia.
Una normativa migliorabile
L’impianto della normativa italiana è stato impostato per garantire la massima tutela del consumatore e per evitare la vendita indiscriminata e l’abuso di farmaci. Secondo l’avvocato Cecchi ci sono tuttavia due punti che in futuro dovrebbero essere rivisti, con l’obiettivo di semplificare l’acquisto on-line dei farmaci. Il primo punto riguarda il divieto, per il farmacista che vende a distanza, di incaricare il distributore di spedire il farmaco direttamente al cliente. «La ratio è quella di vietare al distributore di vendere online» spiega Cecchi «Ma questa limitazione crea dei vincoli che stanno rallentando la crescita del numero di farmacie che decidono di vendere online. Perché di fatto il farmacista deve sempre far transitare il prodotto dalla sua farmacia, prima di mandarlo al cliente. Un’impostazione di questo tipo è complessa e comporta costi, oltre ad allungare i tempi di consegna».
Infine, secondo l’avvocato «andrebbe rivista la possibilità di utilizzo di applicazioni per la vendita, pur lasciando il divieto dell’e-commerce di farmaci per i marketplace. In questo caso sarebbe necessario trovare una soluzione normativa per consentire l’uso di App che dovrebbero essere di proprietà del farmacista o comunque collegate alla farmacia» Per il consumatore, sarebbe un sistema molto user-friendly, visto che la maggior parte degli acquisti avviene tramite smartphone o tablet.