Corte Ue allarga concetto di pratica ingannevole

Per i giudici pubblicizzare con sconti prodotti che poi non risultano disponibili nel punto vendita rappresenta una pratica ingannevole, perché induce i clienti a scelte che altrimenti non avrebbero preso

Corte Ue allarga concetto di pratica ingannevole

Rappresenta una pratica commerciale ingannevole promuovere tramite volantini un prodotto che poi risulta indisponibile nel punto vendita. Lo afferma una sentenza della Corte di giustizia europea che sta già facendo discutere per alcuni dei suoi passaggi interpretativi.

L’intervento dei giudici comunitari fa seguito alla richiesta di pronuncia pregiudiziale trasmessa dal Consiglio di Stato del nostro paese, chiamato a sua volta a esprimersi dall’istanza di appello presentata da un operatore commerciale. La vicenda è vecchia di quattro anni: attirato dal volantino di una catena di elettrodomestici che pubblicizza prodotti in promozione, un consumatore si reca nel punto vendita per acquistare un computer portatile ma scopre che l’articolo non è più disponibile (nonostante il periodo promozionale non sia ancora scaduto).

Il cliente si rivolge quindi all’Antitrust che, aperta una procedura, infligge alla catena una sanzione pecuniaria. Il gruppo impugna la sentenza davanti al Tar, che però gli dà torto, e quindi in appello davanti al Consiglio di Stato, dal quale come detto parte una richiesta di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia europea.

Al giudice italiano, in particolare, premeva sapere se l’ingannevolezza della pratica commerciale si realizza anche in caso di violazione di una sola delle condizioni previste dall’articolo 21 del Codice del consumo (d.lgs 206/2005, in recepimento della direttiva 2005/29), tra le quali c’è appunto la disponibilità del prodotto. Per la Corte Ue «affinché una pratica commerciale sia qualificata come “ingannevole” deve essere idonea a indurre il consumatore ad adottare una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso». E per «decisione di natura commerciale» si intende «qualsiasi decisione che sia direttamente connessa con quella di acquistare o meno un prodotto».

In sostanza, per i giudici europei la scelta di recarsi in un determinato punto vendita appartiene già alla nozione di «decisione commerciale» e trova quindi tutela nel Codice del consumo. Ogni sollecitazione che influisce su tale scelta (volantini, annunci online, pubblicità radiofonica eccetera) deve quindi sottostare al vincolo della correttezza ed è soggetta alle norme sulle pratiche commerciali ingannevoli.

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